Riepilogo degli obblighi

I fabbricanti e gli importatori di sostanze in quantità inferiori a 1 tonnellata all'anno

  • Classificano ed etichettano le sostanze e le miscele immesse sul mercato.
  • Notificano la classificazione delle sostanze pericolose all'Agenzia per la classificazione e l'etichettatura dell'inventario di tutte le sostanze immesse sul mercato.
  • Preparano e forniscono schede SDS per le sostanze e le miscele come previsto dall'articolo 31 e dall'allegato II agli utenti a valle e ai distributori. Preparano e forniscono ai clienti diretti informazioni sulle sostanze non classificate secondo quanto richiesto dall'articolo 32.
  • Conducono valutazioni dei rischi e riducono i rischi per qualsiasi agente chimico presente sul posto di lavoro (direttiva 98/24/CE sulle sostanze chimiche al lavoro).
  • Rispettano eventuali limitazioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e miscele secondo quanto stabilito dall'allegato XVII.
  • Fanno richiesta o decidono di non fare richiesta per l'autorizzazione agli usi delle sostanze elencate nell'allegato XIV.
  • Nel caso in cui dispongano di dati pertinenti, agiscono come titolari di dati nei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).

I fabbricanti di sostanze in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno

  • Se desiderano assicurare lo stato di sostanza soggetta a regime transitorio di una sostanza, eseguono la registrazione preliminare presso l'Agenzia.
  • Nel caso in cui la sostanza non sia soggetta a regime transitorio, inviano una richiesta all'Agenzia per sapere se per la stessa sostanza è già stata inviata una registrazione.
  • Raccolgono e condividono informazioni esistenti, generano e propongono di generare nuove informazioni sulle proprietà e sulle condizioni d'uso delle sostanze.
  • Preparano un dossier tecnico (si noti che si applicano disposizioni speciali per le sostanze intermedie isolate).
  • Preparano CSA e CSR (per ogni sostanza chimica ≥ 10 tonnellate/anno per fabbricante).
  • Preparano CSA e CSR compresi gli scenari di esposizione e la caratterizzazione dei rischi (per ogni sostanza chimica ≥ 10 tonnellate/anno per fabbricante pericolosa o che soddisfa i criteri previsti per un PBT o vPvB).
  • Attuano RMM appropriate in base alla fabbricazione o all'uso.
  • Inviano la registrazione di sostanze (≥ 1 tonnellata/anno per fabbricante).
  • Tengono aggiornate le informazioni inviate nella registrazione e inviano gli aggiornamenti all'Agenzia.
  • Classificano ed etichettano le sostanze e le miscele immesse sul mercato.
  • Notificano/registrano la classificazione delle sostanze pericolose all'Agenzia per la classificazione e l'etichettatura dell'inventario di tutte le sostanze immesse sul mercato.
  • Preparano e forniscono agli utenti a valle e ai distributori schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele secondo quanto richiesto dall'articolo 31 e dall'allegato II.
  • Raccomandano le RMM appropriate nelle SDS.
  • Comunicano gli ES elaborati nella CSA come Allegato alla SDS (≥ 10 tonnellate all'anno per fabbricante).
  • Preparano e forniscono agli utenti a valle e ai distributori informazioni sulle sostanze non classificate secondo quanto richiesto dall'articolo 32.
  • Conducono valutazioni dei rischi e riducono i rischi per qualsiasi agente chimico presente sul posto di lavoro (direttiva 98/24/CE sulle sostanze chimiche al lavoro).
  • Rispondono a qualsiasi decisione di richiesta di ulteriori informazioni a seguito del processo di valutazione.
  • Rispettano eventuali limitazioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e miscele secondo quanto stabilito dall'allegato XVII.
  • Fanno richiesta di autorizzazione agli usi delle sostanze elencate nell'allegato XIV.

Gli importatori di sostanze e miscele in quantità pari o superiori a 1 tonnellata all'anno

  • Se desiderano assicurare lo stato di sostanza soggetta a regime transitorio di una sostanza, eseguono la registrazione preliminare presso l'Agenzia.
  • Nel caso in cui la sostanza non sia soggetta a regime transitorio, inviano una richiesta all'Agenzia per sapere se per la stessa sostanza è già stata inviata una registrazione.
  • Raccolgono e condividono informazioni esistenti, generano e propongono di generare nuove informazioni sulle proprietà e sulle condizioni d'uso delle sostanze.
  • Preparano un dossier tecnico (si noti che si applicano disposizioni speciali per le sostanze intermedie isolate).
  • Preparano CSA e CSR compresi gli scenari di esposizione e la caratterizzazione dei rischi (per ogni sostanza chimica ≥ 10 tonnellate/anno per fabbricante pericolosa o che soddisfa i criteri previsti per un PBT o vPvB).
  • Attuano RMM appropriate in base all'uso.
  • Inviano la registrazione di sostanze, da sole o in una miscela (≥ 1 tonnellata/anno per importatore).
  • Tengono aggiornate le informazioni inviate nella registrazione e inviano gli aggiornamenti all'Agenzia.
  • Classificano ed etichettano le sostanze e le miscele immesse sul mercato.
  • Notificano/registrano la classificazione delle sostanze pericolose all'Agenzia per la classificazione e l'etichettatura dell'inventario di tutte le sostanze immesse sul mercato.
  • Preparano e forniscono agli utenti a valle e ai distributori schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele secondo quanto richiesto dall'articolo 31 e dall'allegato II.
  • Raccomandano le RMM appropriate nelle SDS.
  • Comunicano gli scenari di esposizione elaborati nella CSA come Allegato alla SDS (≥ 10 tonnellate all'anno per importatore).
  • Preparano e forniscono agli utenti a valle e ai distributori informazioni sulle sostanze non classificate secondo quanto richiesto dall'articolo 32.
  • Rispondono a qualsiasi decisione di richiesta di ulteriori informazioni a seguito del processo di valutazione.
  • Rispettano eventuali limitazioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e miscele secondo quanto stabilito dall'allegato XVII.
  • Fanno richiesta di autorizzazione agli usi delle sostanze elencate nell'allegato XIV.

Produttori di articoli

  • In alcune circostanze registrano le sostanze contenute negli articoli (attivazione del tonnellaggio > 1 tonnellata/anno per produttore).
  • Rispettano la classificazione e l'etichettatura, e gli obblighi di registrazione preliminare e di richiesta, se necessario.
  • Tengono aggiornate le informazioni inviate nella registrazione.
  • In alcune circostanze notificano le sostanze contenute negli articoli (attivazione del tonnellaggio > 1 tonnellata/anno per produttore). Al momento della ricezione delle SDS con gli scenari di esposizione allegati per le sostanze e le miscele pericolose da inserire negli articoli:
    • Se l'uso è coperto dagli scenari di esposizione, attuano le RMM come definito negli scenari di esposizione oppure
    • Se l'uso non è coperto nell'allegato della SDS, informano il fornitore dell'uso (ovverorendono noto l'uso per farlo diventare un uso identificato) e attendono una nuova SDS con gli scenari di esposizione aggiornati oppure conducono una propria valutazione della sicurezza chimica e (se il tonnellaggio del DU è ≥ 1 tonnellate/anno) notificano l'Agenzia.
  • Attuano le RMM come definito nella SDS per le sostanze e le miscele pericolose che sono applicabili quando sono incorporate negli articoli.
  • Conducono valutazioni dei rischi e riducono i rischi per qualsiasi agente chimico presente sul posto di lavoro (direttiva 98/24/CE sulle sostanze chimiche al lavoro).
  • Rispondono a qualsiasi decisione di richiesta di ulteriori informazioni a seguito del processo di valutazione (rilevante solo per le sostanze registrate).
  • Rispettano eventuali limitazioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e miscele secondo quanto stabilito dall'allegato XVII.
  • Usano le sostanze autorizzate per l'inserimento negli articoli come stabilito dall'autorizzazione o richiedono l'autorizzazione degli usi delle sostanze elencate nell'allegato XIV.

Importatori di articoli

  • In alcune circostanze registrano le sostanze contenute negli articoli (attivazione del tonnellaggio > 1 tonnellata/anno per produttore).
  • Rispettano la classificazione e l'etichettatura, e gli obblighi di registrazione preliminare e di richiesta, se necessario.
  • Tengono aggiornate le informazioni inviate nella registrazione.
  • In alcune circostanze notificano le sostanze contenute negli articoli (attivazione del tonnellaggio > 1 tonnellata/anno per importatore).
  • Rispondono a qualsiasi decisione di richiesta di ulteriori informazioni a seguito del processo di valutazione (rilevante solo per le sostanze registrate).
  • Rispettano eventuali limitazioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e miscele secondo quanto stabilito dall'allegato XVII.
  • Fanno richiesta di autorizzazione agli usi delle sostanze elencate nell'allegato XIV.

Utenti a valle

  • Controllano che la sostanza sia presente nell'elenco delle sostanze pre-registrate pubblicato dall'Agenzia. Altrimenti, e se considerato rilevante, chiedono all'Agenzia di aggiungere la sostanza all'elenco.
  • Nel caso in cui dispongano di dati pertinenti, agiscono come titolari di dati nei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).
  • Attuano le RMM come definito nella SDS.
  • Al momento della ricezione di una SDS con degli scenari di esposizione allegati:
    • Se l'uso del DU è interessato dagli scenari di esposizione, attuano le RMM come definito negli scenari di esposizione allegati all'SDS oppure
    • Se l'uso del DU non è interessato dall'allegato della SDS, informano il fornitore dell'uso (ovverorendono noto l'uso per farlo diventare un uso identificato) e attendono una nuova SDS con gli scenari di esposizione aggiornati oppure conducono una propria valutazione della sicurezza chimica e (se il tonnellaggio del DU è ≥ 1 tonnellate/anno) notificano l'Agenzia.
  • Preparano e forniscono SDS contenenti RRM appropriate consigliate e allegano gli scenari di esposizione per un ulteriore uso a valle.
  • Preparano e forniscono agli altri utenti a valle e ai distributori informazioni sulle sostanze non classificate secondo quanto richiesto dall'articolo 32.
  • Trasmettono direttamente ai fornitori le nuove informazioni sul pericolo della sostanza e le informazioni che potrebbero mettere in dubbio le RMM identificate nella SDS per gli usi identificati.
  • Conducono valutazioni dei rischi e riducono i rischi per qualsiasi agente chimico presente sul posto di lavoro (direttiva 98/24/CE sulle sostanze chimiche al lavoro).
  • Rispondono a qualsiasi decisione di richiesta di ulteriori informazioni a seguito della valutazione delle proposte di test nelle relazioni degli utenti a valle.
  • Rispettano eventuali limitazioni sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze e miscele secondo quanto stabilito dall'allegato XVII.
  • Utilizzano le sostanze autorizzate come definito nell'autorizzazione (queste informazioni dovrebbero trovarsi nell'SDS del fornitore) o fanno richiesta di autorizzazione degli usi delle sostanze elencate nell'allegato XIV.
  • Informano l'Agenzia dell'uso di una sostanza autorizzata.